IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2016,
con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2016, con  il  quale  all'on.  dott.  Luca  Lotti  e'  stato
conferito l'incarico in materia di sport; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
gennaio 2017, recante la delega  delle  funzioni  al  Ministro  senza
portafoglio on. dott. Luca Lotti; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto in  particolare  l'art.  1,  comma  352,  lettera  a),  della
predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica l'art.  22  del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante  «Disciplina  della
titolarita'  e  della  commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse», aggiungendo dopo  il
comma 3 un nuovo comma 3-bis; 
  Visto l'art. 22, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  9  gennaio
2008, n. 9, come introdotto dalla  summenzionata  legge  27  dicembre
2017, n. 205, che  al  fine  di  incentivare  l'ammodernamento  degli
impianti  calcistici,  in  regime  di  proprieta'  o  di  concessione
amministrativa, in favore delle societa' appartenenti  alla  Lega  di
serie B, alla Lega Pro e alla Lega  nazionale  dilettanti  che  hanno
beneficiato della mutualita' e'  riconosciuto  un  contributo,  sotto
forma  di  credito  d'imposta,  nella  misura  del   12   per   cento
dell'ammontare degli interventi di  ristrutturazione  degli  impianti
medesimi, sino a un  massimo  di  25.000  euro,  realizzati  mediante
l'impiego delle somme di cui al comma 1 del medesimo articolo; 
  Visto  ancora  il  medesimo  art.  22,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come introdotto della summenzionata
legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  che  rimette  a  un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro  novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  disposizione,  il  compito   di
individuare le modalita' di attuazione dell'incentivo anche  al  fine
del rispetto del limite di  spesa  di  4  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2018; 
  Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre  1986,  n.  917,  con
particolare riferimento all'art. 109; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni, e, in particolare, l'art.  17,  che  prevede  la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, e in particolare  l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; 
  Visto  l'art.  52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che
disciplina il Registro nazionale degli  aiuti  di  Stato,  prevedendo
che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo  e  degli
obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici
e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le
relative informazioni alla banca dati istituita presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione  delle  informazioni
relative alla concessione ed erogazione degli incentivi; 
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  le  disposizioni  procedurali
necessarie alla concessione del  contributo  stabilito  dall'art.  1,
comma  352,  lettera  a),  della  legge  27  dicembre,  n.  205,  che
garantiscano il rispetto del limite di spesa di  4  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  le  disposizioni  applicative
necessarie all'attuazione del  contributo,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, finalizzato a incentivare l'ammodernamento degli  impianti
calcistici, di cui all'art. 1, comma 352, lettera a), della legge  27
dicembre 2017, n. 205, nei limiti di spesa fissati in  4  milioni  di
euro annui.